
Il Codice Civile, all’art. 1755, afferma che il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti che sono coinvolte nell’affare, nel momento in cui si crea un vincolo giuridico tra di esse.
Alla luce di quanto sopra, è lecito affermare che nell’ipotesi di un contratto di compravendita avvenuto grazie all’intervento e al supporto dell’agente immobiliare, ad essere tenute al pagamento della provvigione saranno sia l’acquirente che il venditore. Ma in che termini?
Quando pagare la provvigione dell’agente immobiliare
Di norma l’agente immobiliare riscuote il proprio compenso nel momento in cui si stipula il contratto di compravendita. Tuttavia, è errato affermare che il diritto alla provvigione sorga solamente nel momento del rogito: la fattispecie che fa sorgere il diritto al compenso è infatti la nascita di un vincolo giuridico che possa consentire alle parti di agire per la successiva stipula del contratto.

Di norma l’agente immobiliare riscuote il proprio compenso nel momento in cui si stipula il contratto di compravendita. Tuttavia, è errato affermare che il diritto alla provvigione sorga solamente nel momento del rogito: la fattispecie che fa sorgere il diritto al compenso è infatti la nascita di un vincolo giuridico che possa consentire alle parti di agire per la successiva stipula del contratto.
Pertanto, è corretto ricordare come il diritto alla provvigione per l’agente immobiliare nasca molto prima, ovvero nel momento in cui viene accettata la proposta di acquisto, e notificata l’accettazione. O, in mancanza di questa, nel momento in cui le parti sottoscrivono il preliminare di vendita.
Evidentemente, il fatto che il diritto sorga in tale frangente non determina il fatto che anche la manifestazione monetaria debba essere contemporanea. Come abbiamo già rammentato, è consuetudine che il pagamento della provvigione da parte di acquirente e venditore avvenga il giorno del rogito.
E se l’agente non è iscritto in ruolo?
Non tutti sanno che nulla è dovuto, invece, da parte di colui che ha usufruito del servizio di un mediatore che non è iscritto in ruolo, ovvero non è correttamente identificato con iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente.
Come ribadito da molteplici sentenze di merito e legittimità, colui che esercita abusivamente la professione non ha alcun diritto ad ottenere il compenso per la sua attività di mediazione, anche se svolta per supportare l’effettiva conclusione dell’affare immobiliare.
A quanto ammonta la provvigione dell’agente immobiliare
La provvigione dell’agente immobiliare è calcolata in percentuale al valore dell’affare che il professionista ha contribuito a concludere. Considerato che la legge non stabilisce un limite minimo o massimo all’interno dei quali l’agente può stabilire il proprio personale tariffario, ne deriva che il professionista sarà libero di individuare un compenso di riferimento, da negoziare – eventualmente – con le controparti.
Ciò premesso, in Italia è consuetudine orientare la provvigione tra il 2% e il 4% del valore di compravendita dell’immobile, o intorno al 10% dei canoni di affitto in caso di contratto di locazione. Si tratta, tuttavia, di meri punti di riferimento: niente vieta all’agente, pertanto, di stabilire dei compensi maggiori o minori, così come di esentare una delle parti dal pagamento della provvigione.
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