Dall’IVA all’imposta di registro, dall’imposta catastale a quella ipotecaria, passando per la tassazione sulle plusvalenze, non sempre compratore e venditore hanno le idee ben chiare su quali siano le imposte da pagare in caso di compravendita della prima o della seconda casa di proprietà.
Approfittiamo di questo approfondimento per fare un po’ di chiarezza su questo tema, e domandarci quali siano le tasse che acquirente e venditore devono corrispondere al Fisco per formalizzare la transazione.
Le imposte sulla prima e sulla seconda casa del compratore
Cominciamo dalla figura del compratore che, delle due parti, è certamente quella maggiormente interessata dal pagamento delle imposte.
In caso di acquisto della prima casa, se il venditore è un privato il compratore potrà beneficiare dell’esenzione dell’IVA, ma pagherà un’imposta di registro pari al 2% del valore dell’immobile, e un’imposta catastale e ipotecaria entrambe fisse a 50 euro. in caso si tratti invece di un immobile di lusso, intendendo per tale quello accatastato come A/1, A/8 e A/9, allora l’imposta di registro sale al 9%.

Le cose cambiano se il venditore è un costruttore soggetto a IVA, e la transazione è effettuata entro cinque anni dal termine dei lavori. In questa ipotesi, infatti, imposta di registro, ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna, ma si aggiunge l’IVA, con aliquota del 4% sul valore di compravendita.
Infine, nel caso in cui si proceda all’acquisto della seconda casa e il venditore è un privato, la transazione sarà esente da IVA ma l’imposta di registro verrà percepita nella misura del 9%. Le imposte catastali e ipotecarie rimangono percepite nella misura fissa di 50 euro quando si acquista da un privato. In caso di acquisto da costruttore soggetto a IVA entro cinque anni dalla conclusione dei lavori l’imposta di registro, ipotecaria e catastale sono calcolate in misura fissa pari a 200 euro, oltre a IVA al 10% se l’immobile non è di lusso, o 22% se l’immobile è di lusso.
Le imposte del venditore
Anche il venditore, in un’ipotesi, può essere chiamato a versare le imposte sulla compravendita: è il caso in cui acquisti e rivenda l’appartamento prima che siano trascorsi cinque anni dalle due operazioni.
Solamente in tale ipotesi anche la parte venditrice sarà chiamata a corrispondere un’imposta sulla plusvalenza così generata, che potrà essere pagata sia con tassazione ordinaria (con cumulo dei redditi in dichiarazione Irpef, alimentando la voce redditi diversi), sia con tassazione separata (con applicazione di un’aliquota al 26%).
Non mancano, tuttavia, le ipotesi di esenzione: è il caso dell’immobile ottenuto mediante donazione. Per saperne di più e scoprire gli altri casi che consentono di evitare il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza consigliamo i nostri lettori di contattarci in agenzia!
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