Cos’è la proposta di acquisto immobiliare?

proposta d'acquisto
Condvidi

Chiunque si sia già avvicinato al momento di acquistare una casa, probabilmente si sarà dovuto scontrare con la necessità di formulare una proposta di acquisto immobiliare. Ma che cos’è? E cosa differenzia la proposta di acquisto immobiliare da un preliminare?

La proposta di acquisto

Iniziamo con il ricordare che la proposta di acquisto è la dichiarazione con cui l’acquirente afferma di voler acquistare un certo immobile a un determinato prezzo. Di norma la realizzazione della proposta di acquisto avviene compilando un modulo prestampato che viene fornito dall’agenzia immobiliare (nel caso in cui l’acquirente si rivolga ad un agente), ed è accompagnata dal versamento di una somma di denaro che funge da anticipo sul prezzo finale di vendita e da caparra.

Cosa succede con la firma della proposta di acquisto

Una volta che viene firmata e presentata, la proposta di acquisto è vincolante ma… solamente per l’acquirente. Di contro, il venditore che l’ha ricevuta rimane libero di valutare anche altre proposte di acquisto che dovessero giungere nello stesso arco temporale, potendo così liberamente scegliere se accettarla o meno.

È proprio questa una delle principali differenze con il preliminare: quest’ultimo, infatti, impegna entrambe le parti, determinando così dei vincoli verso la conclusione dell’accordo. Solamente se la proposta di acquisto viene accettata dal venditore, invece, inizierà a produrre effetti anche nei confronti di costui, convertendosi automaticamente in un contratto preliminare.

La caparra confirmatoria

Come abbiamo già anticipato, di norma chi propone di acquistare un appartamento versa al promittente venditore una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria. Nel momento in cui si perfeziona la vendita, la caparra viene scalata dal prezzo finale.

Oltre al pagamento della caparra può inoltre essere previsto il pagamento di rate di prezzo ancora prima del rogito definitivo. Il preliminare dovrà naturalmente indicare in modo chiaro le relative scadenze e in che modo e quando le rate di pagamento del prezzo dovranno essere versate. Pertanto, diventa di particolare importanza specificare nel preliminare se le somme versate o da versare prima del rogito definitivo debbano fungere da caparra confirmatoria o da acconto sul prezzo.

Ricordiamo infine che i pagamenti non possono avvenire per contanti ma solamente con strumenti tracciabili come i bonifici bancari o gli assegni non trasferibili, e che la legge dispone che all’atto della vendita le parti dichiarino le modalità di pagamento del prezzo e della provvigione al mediatore presente, del quale vanno indicati i dati identificativi.

Il termine di adempimento

Concludiamo rammentando che al momento della firma della proposta di acquisto è necessario stabilire quando debba essere firmata la vendita: si tratta del termine di adempimento, una data prima della quale nessuna delle parti può domandare di fare la vendita se l’altra non è d’accordo. Dopo tale data, invece, sia l’acquirente che il venditore possono invitare la controparte a firmare il contratto, davanti al notaio, con un preavviso pari ad almeno 15 giorni.

Se questa data non viene rispettata, la parte non inadempiente potrà agire giudizialmente.

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